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G come GEI. L'importanza della lettera G del D.M. 37/08

Il D.M. n°37 - 22/01/2008 seguito dai vari aggiornamenti, sancisce l'importanza e l'obbligatorietà dell'abilitazione all'attività di installazione impianti all'interno degli edifici e riordina le disposizioni in materia di tali attività. L'ambito di applicazione del D.M. riguarda tutti gli impianti al servizio degli edifici, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze e rientrano in tale ambito come prescritto dalla LETTERA G anche gli impianti antincendio. Tali impianti comprendono:

  • gli impianti di alimentazione di idranti;
  • gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale;
  • gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e di incendio.

Per tanto tutte le imprese, come GEI, che vogliono svolgere attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione, con esclusione della manutenzione ordinaria, di impianti antincendio collocati all'interno di edifici devono obbligatoriamente essere abilitati all'attività di installazione.

Per essere abilitati, occorre soddisfare specifici requisiti tecnico professionali la cui verifica è demandata al Registro delle Imprese. Il titolare o legale rappresentante o, in alternativa, il responsabile tecnico nominato devono essere in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti previsti dall'art 4 del decreto:

  • Diploma di Laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta
  • Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
  • Titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno quattro anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
  • Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti
  • Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a sei anni.
Tali requisiti andranno presentati nel momento in cui un'impresa inizia una delle attività di impiantistica previste dal Decreto, presentando, unitamente alla Segnalazione Certificata di Inizio dell'Attività (SCIA), l'autodichiarazione del possesso dei requisiti tecnico professionali in capo al titolare o legale rappresentante o al responsabile tecnico nominato.
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