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Campeggi: l'adeguamento può attendere

All'interno del  DL Riaperture è spuntata la  proroga al 7 ottobre 2021 per l'adeguamento antincendio di campeggi e villaggi turistici. Il termine era scaduto il 7 ottobre dell'anno precedente ma le chiusure forzate causate dalla pandemia - che hanno reso impossibile operare per apportare le eventuali modifiche ed adeguamenti richiesti - nonché l'onerosità degli stessi, non sempre sostenibile a causa della crisi economica degli ultimi mesi, hanno spinto le autorità a concedere un'utile proroga.

L'art. 11 duodecies (introdotto in fase di conversione) detta "Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta" per strutture ricettive regolamentate in un decreto di qualche anno fa, il decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2014, ovvero campeggi, villaggi turistici e similari con capacità ricettiva superiore a 400 persone. 
Vediamo insieme quali sono gli argomenti salienti su cui vertono tali disposizioni.
  • il Titolo I, contenente le disposizioni di prevenzione incendi, a loro volta suddivise tra disposizioni applicabili alle attività di nuova costruzione (Capo I) e disposizioni applicabili alle attività esistenti (Capo II);
  • il Titolo II, applicabile esclusivamente alle strutture esistenti, contenente il "Metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini antincendio relativo alle strutture turistico-ricettive in aria aperta esistenti, quali campeggi, villaggi turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone".
In particolare, il capo II del Titolo I della Regola tecnica fornisce indicazioni in merito ai seguenti punti:
  • punto 11, relativo alle caratteristiche dell'area (distanze di sicurezza, accesso all'area da parte dei veicoli dei servizi di emergenza, sistemazione interna);
  • punto 12, relativo alle caratteristiche costruttive (resistenza al fuoco delle strutture);
  • punto 14, inerente alle attività accessorie;
  • punto 15, relativo ai servizi tecnologici, salvo la predisposizione nel termine previsto di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo;
  • punto 16 (mezzi ed impianti di estinzione degli incendi), limitatamente alla rete di naspi ed idranti;
  • punto 17 relativo ad impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.
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