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Luoghi di lavoro e gestione dell'emergenza

Il decreto del 2 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre, stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.

Premesso che spetta al datore di lavoro adottare le misure organizzative da attuare soprattutto in casi di emergenza, contenute nel documento di valutazione dei rischi, vediamo i punti salienti della normativa.

Il piano di emergenza

Il Piano di emergenza è il documento che contiene le operazioni da mettere in atto in caso di emergenza allo scopo di ridurre al minimo l'esposizione ai rischi connessi all'attività lavorativa o a eventi eccezionali. In esso sono indicati i nominativi dei lavoratori incaricati addetti alla sicurezza.

Gli addetti alla sicurezza

I nominativi degli incaricati addetti alla sicurezza, individuati dal datore di lavoro, devono essere riportati nel suddetto piano di emergenza: per poter svolgere questo compito gli addetti devono seguire specifici corsi di formazione e di aggiornamento così da essere in grado, in caso di emergenza, di mettere in atto tutte le procedure utili.

La formazione

I lavoratori designati ad esercitare la funzione di addetti alla sicurezza antincendio devono seguire corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale e conseguire l'attestato di idoneità tecnica. I corsi possono essere svolti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ma anche da soggetti, pubblici o privati, che devono avvalersi di docenti in possesso dei requisiti, oppure dallo stesso datore di lavoro o dai lavoratori dell'azienda purché abbiano i requisiti richiesti.

I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico;
  • avere frequentato un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • essere iscritti negli elenchi del Ministero e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
  • aver fatto parte del personale dei Vigili del Fuoco avendo prestato servizio per almeno dieci anni in ruoli operativi come dirigenti, direttivi, ispettori antincendio.

Per quali aziende

La predisposizione del piano di emergenza è obbligatoria per le seguenti attività:

> Attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del DLgs 81/08 ossia i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva.

In particolare, la predisposizione del suddetto piano di emergenza è richiesta nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al DPR 151/2011.

> Attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza. Deve tuttavia predisporre misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio: misure che sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del DLgs 81/08.




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