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Lotta antincendio anche in azienda: sulla SCIA di buone norme e prevenzione

Sulla SCIA dell'argomento principe che fa da sfondo a tutte le tematiche che trattiamo in GEI, e cioè la prevenzione antincendio, ci occupiamo in questo articolo della procedura di richiesta formale che un titolare d'azienda, di qualsiasi tipologia e settore essa sia, se sottoposta a questo obbligo per legge, può inoltrare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), che di conseguenza la inoltra a comando dei Vigili del Fuoco più vicino, competente a livello territoriale, per ottenere un documento importantissimo. 

Si tratta appunto della SCIA (che ci ha permesso il gioco di parole iniziale), che qui non rimanda però alla suggestiva traccia che navi e imbarcazioni in mare, o i velivoli in cielo, si lasciano dietro durante il loro tragitto ma, figuratamente, alle necessità di sicurezza e di copertura totale che la gestione della sfera antincendio, anche a livello aziendale, porta avanti con sé.


SCIA è in questo caso l'acronimo per Segnalazione Certificata di Inizio Attività, vale a dire un documento esibito dal titolare d'azienda (nel contesto lavorativo) e sottoposto al vaglio delle autorità competenti in materia (i Vigili del Fuoco), che attesti ufficialmente che l'attività in questione adempie appieno alle normative antincendio preposte e indicate nelle relative regole tecniche di prevenzione incendi vigenti in materia.

Tale richiesta può essere presentata sia in caso di inizio di una nuova attività, che in caso di attività già esistenti non adeguate oppure sottoposte a modifiche strutturali. 

Con la sua richiesta, da inoltrare non prima di aver ricevuto una relazione tecnica stilata da un esperto di settore, il titolare d'azienda deve includere in allegato una documentazione apposita che dovrà poi essere approvata dal Comando dei Vigili del Fuoco (per le attività che, come vedremo poi, rientrano nelle categorie B e C). Questa prevede, nel contesto aziendale, un'asseverazione da parte di un tecnico specializzato, e la stesura di eventuali altri documenti, a seconda della tipologia dell'attività, quali una certificazione di resistenza al fuoco, un'attestazione di conformità dei prodotti adoperati in materia di sicurezza antincendio, con una dichiarazione di conformità dell'azienda che ha installato l'impianto o gli impianti antincendio. Una dichiarazione di rispondenza di sistemi realizzati senza progetto da parte di un professionista del settore antincendio si rende necessaria qualora l'azienda in questione disponga di impianti già esistenti.


In riferimento al DPR sopracitato, ciascuna attività e realtà interessata (anche alcuni edifici civili infatti rientrano nel novero, come vedremo), può essere inclusa in tre differenti macrocategorie a seconda del rischio incendio effettivo, con conseguenti differenze nella presentazione della richiesta.


La categoria A è relativa alle realtà contrassegnate come a basso rischio. In questo caso non è obbligatorio sottoporre la perizia del tecnico al riscontro affermativo dei Vigili del Fuoco, in quanto eventuali operazioni di controllo da parte loro vengono effettuate soltanto a campione. Sarà quindi possibile presentare la SCIA più semplicemente, tramite lo SUAP, comprensiva di progetto e certificazione di conformità antincendio elaborata da un tecnico abilitato.

Sono classificate come strutture a basso rischio le attività ricettive come alberghi e pensioni fino a 50 posti letto, gli istituti scolastici con una capienza di 150 persone tra studenti e personale scolastico e le strutture sanitarie, case di riposo incluse, fino a 50 posti letto. 

E ancora: tutte le aziende e gli uffici con un massimo di 500 lavoratori presenti in loco, negozi, grandi magazzini e qualsiasi attività commerciale con un'estensione fino a 600 metri quadri e, infine, gli edifici civili con altezza fino a 32 metri, per cui abbiamo descritto la nuova normativa in merito alla sicurezza antincendio delle facciate qui


Le attività a medio rischio sono invece inserite nella categoria B. Pur ricevendo anche in questo caso unicamente verifiche a campione, è obbligatorio, in seguito alla perizia dell'esperto in materia, inviare il progetto al vaglio dei Vigili del Fuoco per conferma e approvazione. E' il caso di strutture con dimensioni e capacità più imponenti, quali per esempio, nel settore ricettivo, hotel, villaggi turistici e residence comprendenti tra i 50 e i 100 posti letto, ma anche scuole e realtà adibite all'struzione che ospitano tra le 150 e le 300 persone. Sono incluse altresì le strutture sanitarie fino a 100 posti letto, tra cui si annoverano anche ambulatori e laboratori con una superficie maggiore ai 1.000 metri quadri, aziende e uffici fino a 800 lavoratori ed edifici civili di altezza compresa tra i 32 e i 54 metri.


L'ultima categoria, la C, vien da sé, è quella a cui appartengono le realtà con un livello di rischio alto, con un elevato livello di complessità strutturale. A causa del coefficiente di rischio massimale è imperativo sottoporre il progetto alla disamina dei Vigili del Fuoco, che effettueranno obbligatoriamente sopralluoghi entro i 60 giorni dalla presentazione della stessa. 

Nell'elenco delle strutture qui incluse troviamo: edifici "speciali" che rientrano nel patrimonio culturale e paesaggistico, teatri e cinema con una capienza superiore alle 100 persone, strutture sanitarie e ricettive con più di 100 posti letto, istituti scolastici con oltre 300 individui al loro interno, realtà del settore commerciale con un'estensione maggiore a 1.500 metri quadri, aziende e uffici con più di 800 persone e, per concludere, complessi civili oltre i 54 metri di altezza.


Per le realtà di questa categoria, l'esito positivo della procedura porta al rilascio del documento di avvenuto sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, che prende il nome di CPI, ossia Certificato Prevenzione Incendi. Questo si traduce, in ambito lavorativo, nella conseguente successiva conferma, per l'azienda richiedente, di poter esercitare la sua attività. Una volta presentata la SCIA e ottenuta la relativa approvazione, il titolare di un'attività deve tenere ben presente che è previsto un rinnovo della stessa, a seconda delle casistiche ogni 5 oppure ogni 10 anni, per cui sarà necessario inoltrare apposita richiesta.


Il rinnovo è un'operazione altrettanto importante in quanto il titolare d'azienda si impegna a dichiarare di aver rispettato gli obblighi gestionali previsti in materia di sicurezza antincendio e che, oltre a non aver effettuato modifiche strutturali (per cui sarebbe ovviamente necessaria l'attivazione di una procedura ex novo), le attrezzature antincendio risultano efficienti e operative.


La prevenzione viene prima di tutto e, noi di GEI lo sappiamo bene, non bisogna mai scherzare col fuoco, al lavoro esattamente come nella vita di tutti i giorni. Lo ricordiamo sulla SCIA, è proprio il caso di dirlo, di un'attenzione alla sicurezza e alla lotta agli incendi che deve sempre essere consapevole e massimale.



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