Categoria: progettazione
Per poter garantire la massima sicurezza di persone e cose, come abbiamo già descritto nella nostra panoramica sugli aspetti e le caratteristiche specifiche della prevenzione e della protezione antincendio, occorre un'attenta operazione di raccolta, descrizione e analisi degli elementi della realtà strutturale dell'ambiente in cui operiamo, e in cui svolgiamo la nostra attività lavorativa, che ci tiene impegnati per gran parte della nostra giornata. A questa attività fa seguito l'individuazione, con la redazione di debita relativa reportistica, delle apposite misure da adottare per far fronte a potenziali rischi. Tutto questo può essere riassunto in un'unica parola, che assume qui una specifica valenza settoriale: "valutazione".
"Valutare", quindi come sinonimo di misurare, rilevare, calcolare il rischio (antincendio e non solo) a cui possiamo essere sottoposti con l'obiettivo di ridurlo al minimo, aumentando per contraltare al massimo, e secondo le norme vigenti per il nostro ambiente lavorativo specifico, la sicurezza contro lo sprigionarsi delle fiamme e contro tutti i rischi che possano mettere a repentaglio la sicurezza dei lavoratori.
Anche la gestione della Sicurezza Antincendio rientra tra le attività che ricadono sotto la responsabilità del Datore di lavoro (Art. 18 comma 1 lettera t D.lgs. 81/08) che deve adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda e al numero delle persone presenti. E' obbligatorio designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza.
Deve inoltre designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Art. 17 D.lgs. 81/08) il cosiddetto RSPP, che può essere lo stesso titolare d'azienda (in questo caso deve frequentare un corso di formazione specifico, della durata di 16-32-48 h a seconda che l'azienda sia rispettivamente a basso, medio o alto rischio, in base al proprio codice ATECO), oppure un professionista esterno con specifiche competenze e professionalità in grado di supportare il titolare nell'individuazione dei fattori di rischio, nell'elaborazione delle misure preventive e protettive, nella redazione delle procedure di sicurezza, nel proporre i programmi di informazione e formazione.
Il Datore di Lavoro ai sensi dell'Art. 17 del D.lgs. 81/08 non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del D.V.R., ossia il Documento di Valutazione dei Rischi nel quale si devono valutare tutti i pericoli ai quali sono esposti i lavoratori per organizzare le opportune misure preventive e protettive in grado di ridurne numero e portata ad un livello accettabile. Altra figura dell'organigramma della Sicurezza è l'RLS, ossia il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, un lavoratore eletto o designato tra i lavoratori per rappresentarli oppure un RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale). Questa figura partecipa alla riunione periodica (Art. 35 Del D.lgs, 81/08) obbligatoria almeno una volta l'anno in aziende con più di 15 dipendenti. Colui che è stato designato RLS deve necessario frequentare un corso di 32 h.
Con le recenti modifiche apportate al D.lgs. 81/08 dalla conversione in legge (n. 215/2021) del DL 146/2021 è diventato obbligatorio in tutte le Azienda la nomina del Preposto che ha il compito di sovrintendere e vigilare sull'operato degli altri lavoratori sui loro obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. Il Preposto è un lavoratore che una volta designato deve essere formato con corso specifico di 8 h.
Concentrando il nostro focus sull'ambito antincendio ci imbattiamo in una specifica distinzione per definire i luoghi di lavoro e le realtà produttive, che vengono classificati come a rischio incendio basso (Livello 1) oppure a rischio incendio non basso, sulla base del D.M. 3/09/2021 in vigore dal 29/10/22. Quest'ultima categoria, per cui si rende necessario far ricorso al Codice di Prevenzione Incendi per redigere una tattica antincendio funzionale, corretta ed efficace, si divide in due ulteriori sottocategorie: i luoghi di lavoro denominati a rischio medio (Livello 2) e i luoghi a rischio elevato (Livello 3).
In ordine alfabetico, ricapitolando, abbiamo quindi:
In origine, facendo riferimento al D.M. del 10/03/98 questi tre livelli erano contrassegnati e riconosciuti con apposite lettere di riferimento: la A a indicare il Livello 3, la B a designare il Livello 2 e infine la C, a decretare un rischio incendio basso (Livello 1). Una distinzione, questa, oggi non più utilizzata e rimpiazzata in seguito ai dettami del più recente D.M.
I luoghi di lavoro a rischio incendio elevato includono realtà fortemente soggette al potenziale rischio incendio, sia a livello di innesco che di propagazione delle fiamme, in cui possono altresì coesistere oggettive difficoltà di evacuazione per le persone.
Tra di esse ritroviamo luoghi di lavoro tra i più differenti, quali industrie, centrali termoelettriche e nucleari, fabbriche e depositi di materiale esplosivo, laboratori chimici ma anche ambienti che fanno parte della nostra realtà quotidiana, quali ospedali, case di cura, istituti scolastici e università con più di 1000 occupanti, alberghi con almeno 200 posti letto, ferrovie, aeroporti, metropolitane, ecc...
I luoghi di lavoro a rischio incendio medio includono attività di varia natura (specificate all'interno del D.M. 16/02/1982), che ospitano sostanze infiammabili e la cui conformazione di spazi e locali può favorire il generarsi di un incendio, con però probabilità di propagazione limitate. Tra essi rientrano i cantieri edili temporanei dove vengono impiegati anche materiali combustibili.
I luoghi di lavoro a basso rischio incendio invece, a conclusione del nostro elenco, sono quelli collocati in attività non soggette a specifiche Regole Tecniche Verticali (RTV) a differenza della prima e della seconda categoria, e che a differenza di queste ultime (anche se per la seconda categoria questa valutazione potrebbe mutare in base a ciascuna casistica) non necessitano pertanto dell'obbligatoria attività di controllo di prevenzioni incendi eseguita dai Vigili dei Fuoco. Tra queste vengono annoverate generalmente attività commerciali e negozi con un'estensione inferiore ai 400 metri quadri, così come realtà lavorative collocate in edifici e strutture che non presentano problematiche particolari, come ad esempio gli uffici con valori di affollamento importanti.
Questi luoghi non devono poi mai contenere, trattare, trasportare o lavorare materiale combustibile in gran quantità.
Una valutazione del rischio incendio appropriata e corretta si compone quindi di due parti distinte: una prima parte dedicata all'analisi dei rischi e una seconda relativa all'individuazione delle soluzioni. L'analisi deve includere tutti i dettagli raccolti tramite una disamina scrupolosa e capillare dei pericoli, conclamati e potenziali, che possono intercorrere sul luogo di lavoro, con una proiezione dei danni che questi scatenerebbero sull'intero ambiente. Ecco che quindi non devono mancare descrizioni accurate dei pericoli d'incendio, delle strutture e dei beni a essi soggetti, così come naturalmente il numero, la tipologia e le dinamiche con cui le persone presenti potrebbero esserne esposte e coinvolte. L'individuazione delle soluzioni consiste invece nel trovare e attuare tempestivamente (per esempio a livello di installazione di barriere fisiche, applicazione di appositi dispositivi di protezione individuale e formazione del personale), accorgimenti mirati a diminuire drasticamente i rischi, riducendo notevolmente il pericolo.
Noi di GEI ci teniamo doverosamente a ricordare, in nome di una sicurezza che deve essere sempre costante e massimale in ogni momento, che la valutazione del rischio incendio deve obbligatoriamente essere aggiornata e rielaborata in occasione di significativi cambiamenti nelle procedure lavorative o di modifiche, strutturali e non, apportate ai luoghi di lavoro, che possano comportare cambiamenti nel livello di esposizione al rischio del personale.
Mettere al riparo i dipendenti, scongiurando il più possibile qualsiasi pericolo che possa metterne a repentaglio la salute e la sicurezza, è una mission importantissima, la prima da soddisfare in un ambiente lavorativo per cui una messa in sicurezza totale dello specifico luogo di lavoro diventa qualcosa a cui non si può, e non si deve, mai rinunciare.
Lasciaci la tua email per ricevere informazioni utili
ed aggiornamenti dal nostro mondo.