GEI Antincendio
NOI VOI GEI

Un'attenta valutazione è la strada maestra per ridurre al minimo i rischi

Per poter garantire la massima sicurezza di persone e cose, come abbiamo già descritto nella nostra panoramica sugli aspetti e le caratteristiche specifiche della prevenzione e della protezione antincendio, occorre un'attenta operazione di raccolta, descrizione e analisi degli elementi della realtà strutturale dell'ambiente in cui operiamo, e in cui svolgiamo la nostra attività lavorativa, che ci tiene impegnati per gran parte della nostra giornata. A questa attività fa seguito l'individuazione, con la redazione di debita relativa reportistica, delle apposite misure da adottare per far fronte a potenziali rischi. Tutto questo può essere riassunto in un'unica parola, che assume qui una specifica valenza settoriale: "valutazione".

"Valutare", quindi come sinonimo di misurare, rilevare, calcolare il rischio (antincendio e non solo) a cui possiamo essere sottoposti con l'obiettivo di ridurlo al minimo, aumentando per contraltare al massimo, e secondo le norme vigenti per il nostro ambiente lavorativo specifico, la sicurezza contro lo sprigionarsi delle fiamme e contro tutti i rischi che possano mettere a repentaglio la sicurezza dei lavoratori.


Le figure correlate alla sicurezza antincendio


Anche la gestione della Sicurezza Antincendio rientra tra le attività che ricadono sotto la responsabilità del Datore di lavoro (Art. 18 comma 1 lettera t D.lgs. 81/08) che deve adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda e al numero delle persone presenti. E' obbligatorio designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza.

Deve inoltre designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Art. 17 D.lgs. 81/08) il cosiddetto RSPP, che può essere lo stesso titolare d'azienda (in questo caso deve frequentare un corso di formazione specifico, della durata di 16-32-48 h a seconda che l'azienda sia rispettivamente a basso, medio o alto rischio, in base al proprio codice ATECO), oppure un professionista esterno con specifiche competenze e professionalità in grado di supportare il titolare nell'individuazione dei fattori di rischio, nell'elaborazione delle misure preventive e protettive, nella redazione delle procedure di sicurezza, nel proporre i programmi di informazione e formazione.

Il Datore di Lavoro ai sensi dell'Art. 17 del D.lgs. 81/08 non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del D.V.R., ossia il Documento di Valutazione dei Rischi nel quale si devono valutare tutti i pericoli ai quali sono esposti i lavoratori per organizzare le opportune misure preventive e protettive in grado di ridurne numero e portata ad un livello accettabile. Altra figura dell'organigramma della Sicurezza è l'RLS, ossia il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, un lavoratore eletto o designato tra i lavoratori per rappresentarli oppure un RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale). Questa figura partecipa alla riunione periodica (Art. 35 Del D.lgs, 81/08) obbligatoria almeno una volta l'anno in aziende con più di 15 dipendenti. Colui che è stato designato RLS deve necessario frequentare un corso di 32 h.

Con le recenti modifiche apportate al D.lgs. 81/08 dalla conversione in legge (n. 215/2021) del DL 146/2021 è diventato obbligatorio in tutte le Azienda la nomina del Preposto che ha il compito di sovrintendere e vigilare sull'operato degli altri lavoratori sui loro obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. Il Preposto è un lavoratore che una volta designato deve essere formato con corso specifico di 8 h.


Luoghi di lavoro e categorie


Concentrando il nostro focus sull'ambito antincendio ci imbattiamo in una specifica distinzione per definire i luoghi di lavoro e le realtà produttive, che vengono classificati come a rischio incendio basso (Livello 1) oppure a rischio incendio non basso, sulla base del D.M. 3/09/2021 in vigore dal 29/10/22. Quest'ultima categoria, per cui si rende necessario far ricorso al Codice di Prevenzione Incendi per redigere una tattica antincendio funzionale, corretta ed efficace, si divide in due ulteriori sottocategorie: i luoghi di lavoro denominati a rischio medio (Livello 2) e i luoghi a rischio elevato (Livello 3).

In ordine alfabetico, ricapitolando, abbiamo quindi:

  • Livello 3 per i luoghi di lavoro a rischio incendio elevato
  • Livello 2 per i luoghi di lavoro a rischio incendio medio
  • Livello 1 per i luoghi di lavoro a rischio incendio basso

In origine, facendo riferimento al D.M. del 10/03/98 questi tre livelli erano contrassegnati e riconosciuti con apposite lettere di riferimento: la A a indicare il Livello 3, la B a designare il Livello 2 e infine la C, a decretare un rischio incendio basso (Livello 1). Una distinzione, questa, oggi non più utilizzata e rimpiazzata in seguito ai dettami del più recente D.M.

I luoghi di lavoro a rischio incendio elevato includono realtà fortemente soggette al potenziale rischio incendio, sia a livello di innesco che di propagazione delle fiamme, in cui possono altresì coesistere oggettive difficoltà di evacuazione per le persone.

Tra di esse ritroviamo luoghi di lavoro tra i più differenti, quali industrie, centrali termoelettriche e nucleari, fabbriche e depositi di materiale esplosivo, laboratori chimici ma anche ambienti che fanno parte della nostra realtà quotidiana, quali ospedali, case di cura, istituti scolastici e università con più di 1000 occupanti, alberghi con almeno 200 posti letto, ferrovie, aeroporti, metropolitane, ecc...

I luoghi di lavoro a rischio incendio medio includono attività di varia natura (specificate all'interno del D.M. 16/02/1982), che ospitano sostanze infiammabili e la cui conformazione di spazi e locali può favorire il generarsi di un incendio, con però probabilità di propagazione limitate. Tra essi rientrano i cantieri edili temporanei dove vengono impiegati anche materiali combustibili.

I luoghi di lavoro a basso rischio incendio invece, a conclusione del nostro elenco, sono quelli collocati in attività non soggette a specifiche Regole Tecniche Verticali (RTV) a differenza della prima e della seconda categoria, e che a differenza di queste ultime (anche se per la seconda categoria questa valutazione potrebbe mutare in base a ciascuna casistica) non necessitano pertanto dell'obbligatoria attività di controllo di prevenzioni incendi eseguita dai Vigili dei Fuoco. Tra queste vengono annoverate generalmente attività commerciali e negozi con un'estensione inferiore ai 400 metri quadri, così come realtà lavorative collocate in edifici e strutture che non presentano problematiche particolari, come ad esempio gli uffici con valori di affollamento importanti.

Questi luoghi non devono poi mai contenere, trattare, trasportare o lavorare materiale combustibile in gran quantità.


Valutazione del rischio incendio: in che cosa consiste?


Una valutazione del rischio incendio appropriata e corretta si compone quindi di due parti distinte: una prima parte dedicata all'analisi dei rischi e una seconda relativa all'individuazione delle soluzioni. L'analisi deve includere tutti i dettagli raccolti tramite una disamina scrupolosa e capillare dei pericoli, conclamati e potenziali, che possono intercorrere sul luogo di lavoro, con una proiezione dei danni che questi scatenerebbero sull'intero ambiente. Ecco che quindi non devono mancare descrizioni accurate dei pericoli d'incendio, delle strutture e dei beni a essi soggetti, così come naturalmente il numero, la tipologia e le dinamiche con cui le persone presenti potrebbero esserne esposte e coinvolte. L'individuazione delle soluzioni consiste invece nel trovare e attuare tempestivamente (per esempio a livello di installazione di barriere fisiche, applicazione di appositi dispositivi di protezione individuale e formazione del personale), accorgimenti mirati a diminuire drasticamente i rischi, riducendo notevolmente il pericolo.

Noi di GEI ci teniamo doverosamente a ricordare, in nome di una sicurezza che deve essere sempre costante e massimale in ogni momento, che la valutazione del rischio incendio deve obbligatoriamente essere aggiornata e rielaborata in occasione di significativi cambiamenti nelle procedure lavorative o di modifiche, strutturali e non, apportate ai luoghi di lavoro, che possano comportare cambiamenti nel livello di esposizione al rischio del personale.

Mettere al riparo i dipendenti, scongiurando il più possibile qualsiasi pericolo che possa metterne a repentaglio la salute e la sicurezza, è una mission importantissima, la prima da soddisfare in un ambiente lavorativo per cui una messa in sicurezza totale dello specifico luogo di lavoro diventa qualcosa a cui non si può, e non si deve, mai rinunciare.



RESTIAMO IN CONTATTO!

Lasciaci la tua email per ricevere informazioni utili
ed aggiornamenti dal nostro mondo.




Con l'invio dichiaro di aver preso visione dell'Informativa privacy resa ai sensi dell’Art. 13 Regolamento Europeo 679/2016, e di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali.



Blog GEI Antincendio