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Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie: novità in arrivo

Le normative antincendio per quanto riguarda le strutture sanitarie cambiano: oggi vi raccontiamo le principali novità in arrivo per il settore.
Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ha presentato, il 16 Ottobre 2019, la bozza della nuova Regola Tecnica Verticale, anche detta RTV V.10, per tutte le strutture sanitarie ed affini con più di 25 posti letto. La normativa reca le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti:

- le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, residenziale a ciclo continuativo o diurno;

- le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e che comprendono anche quelle riabilitative e di diagnostica strumentale e di laboratorio con una superficie totale superiore ai 500 metri quadrati;

- le RSA (residenze sanitarie assistenziali) nelle quali non sono comprese le case di riposo per anziani con più di 25 posti letti. Per queste ultime è valida invece la RTV V.5 "Attività ricettive turistico" o in alternativa le precedenti regole tecniche di prevenzione incendi.

Le strutture sanitarie sono divisibili sulla base di diversi fattori che comprendono: la tipologia delle prestazioni erogate, la quota dei piani e il numero dei posti letto mentre le diverse aree interne alle attività seguono una classificazione specifica in funzione della destinazione d'uso. Le normative diventano di conseguenza più severe con l'aumentare dei posti letto, in presenza di piani interrati, di aree o impianti a rischio specifico e, in generale, di situazioni collegate ad un maggiore rischio di incendio.

L'applicazione della RTV prevedrà l'applicazione delle diverse "misure antincendio" (complementari o sostitutive a quelle della RTO) dove in particolare per l'esodo si prevede nelle strutture come ospedali o case di cura l'utilizzo dell'esodo orizzontale progressivo mentre le aree di degenza e i grandi depositi dovranno avere un accesso diretto dall'esterno.

Anche l'impiego di strumenti come gli idranti subirà delle novità, in particolare, il capitolo S.6 della RTO "Controllo dell'incendio", sarà integrato dal paragrafo V.10.5.6 della RTV che prevede l'installazione della rete idrica antincendio anche per tutte le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno oppure nelle aree a maggior rischio inserite in strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno.

Il livello di prestazione delle reti idriche antincendio riferite alla norma UNI 10779 sarà invece stabilito in funzione del numero dei posti letto, che sarà determinante anche per la scelta del tipo di alimentazione di cui alla norma UNI EN 12845:

  • da 25 a 50 p.l. - Alimentazione singola;
  • da 51 a 1000 p.l. - Alimentazione singola superiore;
  • oltre 1000 p.l. - Alimentazione doppia.
Infine, il provvedimento riguarderà anche le aree commerciali inserite nelle unità ospedaliere dove il carico di incendio specifico di progetto non potrà superare i 200 MJ/mq.

Il testo della normativa attualmente è ancora allo stato di bozza e, non appena riceverà il consenso da parte dell'Unione Europea, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Nel nostro blog abbiamo parlato di protezione antincendio anche nelle strutture ricettive. Se vuoi approfondire leggi l'articolo: https://www.geiantincendio.it/blog/la-protezione-antincendio-nelle-strutture-ricettive.php.



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