NOI VOI GEI

Salute e Sicurezza: al lavoro così come nella vita di tutti i giorni

"Scegli un lavoro che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita" recita un'antica frase attribuita al filosofo cinese Confucio, per sottolineare come un lavoro che entusiasmi e che non pesi, che alimenti interesse e buona volontà e non venga considerato alla stregua di una noiosa necessità, sia uno dei segreti per vivere bene con se stessi, in pace interiormente e in salute.


Proprio la salute, insieme alla sicurezza, in ambito lavorativo, è l'argomento principe della giornata che ogni anno, il 28 aprile, viene celebrata incentrando il proprio focus su una complessiva attenzione agli ambiti lavorativi e alla prevenzione, un altro termine molto caro a noi di GEI, di infortuni e malattie professionali.


Dalla sua prima edizione nell'ormai lontano 2003, la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro ha assunto sempre maggior rilevanza, puntando a proteggere dai rischi professionali ma anche a rispondere in modo preparato e al passo coi tempi alle potenziali nuove problematiche che possono generarsi nel futuro lavorativo di tutti noi.


La pandemia Covid-19, parola d'ordine: prevenzione


Abbiamo ancora tutti negli occhi il massiccio avvento dei D.P.I., ossia i dispositivi di protezione individuale, che ci hanno accompagnato e continuano a farlo dallo scoppio della pandemia di Covid-19, che in Italia abbiamo conosciuto da vicino già nel febbraio del 2020. 

Ci sembra doveroso, nonostante la fine dello stato di emergenza sanitaria, indetta dal Governo ed effettiva a partire dal 01 aprile 2022, proporre un breve excursus su ciò che è stato, e continua a rappresentare, anche nel contesto lavorativo, una grave minaccia per la salute di tutti noi e per cui è bene mantenere alta l'allerta, senza abbassare MAI la guardia.


Il Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile aveva implementato, per far fronte alla pandemia, un protocollo da seguire per combattere e limitare il rischio di contagio in ogni ambiente lavorativo già in data 14 marzo 2020 (poi operativo dal 24 aprile dello stesso anno). Tale insieme di regole è stato poi aggiornato e definito più nel dettaglio in data 06 aprile 2021 e attivo, salvo naturalmente variazioni e aggiornamenti, fino a quando è stato attivo lo stato di emergenza sanitaria.

Per far sì che salute e sicurezza siano una realtà solida è inevitabile porre innanzitutto l'enfasi sulla prevenzione. Vediamo allora nello specifico come la lotta al Covid si è sviluppata in ambito lavorativo, con comportamenti e cautele che, noi di GEI, raccomandiamo di tenere sempre ben presenti, non abbassando (ci permettiamo di ripeterlo ed enfatizzarlo) MAI la guardia.


Lo smart working, realtà tele-lavorativa caldeggiata ogni volta possibile, è di fatto il metodo, forzato ma sorprendentemente innovativo, più semplice (e immediato) per evitare il contagio, che le aziende stanno sempre più prendendo in considerazione anche per un futuro speriamo non più influenzato (è proprio il caso di dirlo) dalla pandemia. 


Ma che cos'altro è fondamentale? Per prima cosa: il distanziamento. Una parola che abbiamo imparato a utilizzare moltissimo dall'avvento del Coronavirus. Si tratta di mantenere almeno un metro di distanza tra una persona e l'altra, con l'obbligo di indossare la mascherina (chirurgica, FFP2 o FFP3 qualora una specifica attività prevedesse già, per necessità di sicurezza originarie, l'utilizzo di dispositivi più avanzati) negli spazi condivisi, dove i contatti possono eventualmente essere più stretti. Questo vale naturalmente nei rapporti tra colleghi, ma anche con i fornitori e con un pubblico esterno. 

Nel protocollo più recente l'utilizzo della mascherina, ufficialmente riconosciuta a livello legislativo come come DPI in materia di salute e sicurezza, era stato ulteriormente esteso sia in ambienti chiusi che all'aperto, non venendo contemplato soltanto nei casi di svolgimento dell'attività in completo isolamento. 


Per fronteggiare il Covid, ciascuna azienda ha fatto ricorso all'informazione e alla awareness, con la mansione di ragguagliare, con materiale informativo di differente genere, sulle disposizioni, in continuo aggiornamento, previste dall'autorità in materia di tutela della salute.

All'ingresso dei dipendenti, o di qualsiasi altra persona (dal fornitore al cliente, dal corriere al postino) è stato necessario misurare la temperatura corporea, obbligatoriamente inferiore a 37.5°C per poter avere accesso ai locali.

Buona prassi è tuttora, per ciascun lavoratore che avverta anche solo lontanamente sintomi influenzali o un principio di febbre, misurare la temperatura già a casa, avvisando tempestivamente l'azienda, oltre al medico di base e alle autorità sanitarie di competenza in caso di loro manifestazione. Si opta poi, quando si tratta di orari di ingresso e uscita dei dipendenti, per soluzioni scaglionate, per evitare naturalmente assembramenti che possano ostacolare o rallentare il flusso.


E' obbligatorio provvedere a una costante pulizia e aerazione a base giornaliera, unite a una sanificazione periodica degli ambienti e delle postazioni di lavoro, con il datore di lavoro che è chiamato a mettere a disposizione del personale mezzi detergenti per un corretto lavaggio delle mani, la cui presenza deve essere assicurata nelle aree comuni, nei servizi igienici e nei punti di accesso.

In caso di riunioni di lavoro e corsi di formazione per lungo tempo si è propugnata la soluzione, a distanza, della videoconferenza. Qualora fosse indispensabile una soluzione in presenza (per esempio pensiamo a corsi di formazione proprio in materia di salute e sicurezza in cui si prevede anche una prova pratica, come corsi antincendio e di primo soccorso) valgono le disposizioni che abbiamo citato sopra riguardo al distanziamento, all'uso dei DPI necessari a un numero di partecipanti congruo all'ambiente che ospita l'evento e rispettoso delle condizioni di sicurezza necessarie.


Da sottolineare poi, come siamo abituati a vedere in bar, ristoranti, locali di intrattenimento e svago, che non è possibile permettere l'accesso a un numero di avventori o visitatori più elevato del previsto, con apposita cartellonistica informativa da esporre all'ingresso di ciascun locale. 


Qualsiasi attività commerciale e produttiva, che sia aperta al pubblico o meno, che prevede la presenza di più dipendenti o collaboratori, è quindi chiamata a seguire le direttive impartite a livello governativo, in un'ottica di collaborazione e tutela generale. 

Inoltre un monito importante: qualsiasi trasgressione del protocollo che comporta un mancato livello adeguato di sicurezza si traduce in una sospensione istantanea dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.


Greenpass "Base" e Green Pass "Rafforzato"


Dal 15 ottobre 2021 si è resa inoltre obbligatoria, anche in ambito lavorativo, l'esibizione del greenpass, ossia la "certificazione verde" ottenibile in seguito ad avvenuta vaccinazione o a guarigione da Covid o all'esibizione di esito negativo di un test antigenico (il cosiddetto "tampone") rapido o molecolare, anche per poter svolgere la propria attività lavorativa in loco. 

Mediante l'app "Verifica C19" ciascun datore di lavoro, o delegato aziendale, verifica che il greenpass sia in corso di validità ed effettivamente intestato alla persona che lo esibisce.

E' bene ricordare che, progredendo la necessità di vaccinazione con anche una terza dose, il green pass rafforzato, o super greenpass nel gergo comune, è diventato realtà a partire dal 15 febbraio 2022 (fino al 15 giugno 2022), per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dai 50 anni d'età. 

In seguito al termine dello stato di emergenza sanitaria, quindi dal 01 aprile 2022, tutti i lavoratori, senza distinzioni d'età, sono tenuti a mostrare unicamente il proprio greenpass base per lavorare. Così quindi anche gli over 50, in precedenza chiamati invece a esibire il super green pass.


Segnali e Cartelli 


Sicurezza e, di conseguenza, salute, richiamano anche alla mente, esulando da un contesto prettamente sanitario, che ci siamo sentiti doverosamente di trattare, cartelli e segnali per evitare pericoli. 

L'apposita segnaletica, il cui utilizzo è definito negli articoli 162 e 163 del D.L. 81/08, èun obbligo del datore di lavoro quando nel contesto lavorativo si è in presenza di un rischio che non è possibile evitare o limitare a sufficienza.

I segnali, più comunemente definiti cartelli, devono essere presenti in tutte le aree o unità produttive del luogo di lavoro, e si suddividono in:

  • Divieto: solitamente contrassegnati dal colore rosso e di forma rotonda, veicolano un significato di pericolo o allarme, quindi il divieto a proseguire oltre (pensiamo ad esempio al segnale di stop o alt). Questi segnali sono spesso caratterizzati da un campo bianco con al centro un'indicazione o un pittogramma nero.

Oltre a indicare esplicitamente un divieto sulla base di un pericolo oggettivo, il colore rosso segnala la presenza di dispositivi di emergenza, tra cui materiali antincendio come estintori, idranti e lance (in questo caso la forma del segnale è quadrata)

  • Avvertimento: hanno la funzione di avvertire il lavoratore in via cautelare, quindi di usare accortezza in quanto si trova in presenza di un potenziale pericolo o di materiale dannoso. Sono solitamente di forma triangolare (pensiamo ai segnali dell'alta tensione) e di sfondo giallo o arancione
  • Obbligo o prescrizione: solitamente circolari, di colore blu, puntano a informare i lavoratori sul corretto comportamento da sostenere e indicano i dispositivi di protezione individuale da indossare (per esempio, in fabbrica e nei nei cantieri edili, l'elmetto a coprire il capo, le maschere a protezione del volto e le cuffie a protezione dell'udito)
  • Salvataggio o soccorso: anch'essi molto familiari, sono di colore verde e di forma quadrata o rettangolare. Hanno l'obiettivo di indicare le vie di fuga presenti (scale di emergenza, uscite di sicurezza) oppure di i punti di raccolta esterni all'edificio  


Tutti i segnali devono naturalmente essere posizionati in un luogo ben visibile, riconoscibili, quindi completi in tutte le loro parti e senza segni di usura, e costantemente presenti nei luoghi di lavoro. Spesso vengono accompagnati al contempo da un effetto sonoro o da un ulteriore effetto visivo (come una segnalazione luminosa) al fine di rafforzarne l'efficacia. 

 

Da un punto di vista normativo, tutto ciò che concerne la sicurezza e la salute dei lavoratori è contenuto nel Decreto legislativo 81/08, a cui abbiamo già fatto riferimento qui per quanto riguarda la normativa antincendio. 

Il Testo Unico è articolato sul fondamento, già inserito nei principi cardine della Costituzione Italiana, in cui si definisce la salute e l'integrità fisica come uno dei diritti fondamentali dell'uomo e, nell'articolo dedicato (n°35), si garantisce la tutela stessa al lavoro. Alle regole generali di protezione e prevenzione sulla sicurezza aziendale seguono poi le declinazioni dedicate a ciascuna specifica attività e settore.


Ancora una volta ci sentiamo di sottolineare come la prevenzione in tutti i contesti, anche in quello lavorativo, sia un mezzo potentissimo per evitare conseguenze spiacevoli, a volte purtroppo tragiche, basandosi su quanto già avvenuto, per evitarlo e, con tutti gli accorgimenti del caso, far sì che non si ripeta.

"Studia il passato se vuoi definire il futuro", per concludere ri-citando il nostro Confucio, e in GEI sogniamo per tutti un futuro in totale salute e sicurezza.



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