GEI Antincendio
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Ordine e sicurezza anche nella raccolta differenziata!

Di recente abbiamo tutti quanti imparato sempre più, sensibilizzati da apposite campagne pubblicitarie e di awareness, e sulla base di un'innegabile necessità sempre crescente di tutela e rispetto della natura e del pianeta in cui viviamo, oltre a obblighi previsti per legge, l'importanza di effettuare una corretta raccolta differenziata dei rifiuti, per garantirne in seguito uno smaltimento efficace e un recupero, attraverso le operazioni di riciclaggio, di almeno parte dei materiali che largamente impieghiamo nella vita di tutti i giorni. Ecco che quindi abbiamo preso sempre più confidenza con bidoni e bidoncini dai colori ancora differenti, in alcuni casi, a seconda delle aree geografiche, ciascuno dedicato alle grandi categorie in cui ciò che consumiamo o adoperiamo, e poi gettiamo in seguito alla sua inutilizzabilità, finisce per essere raccolto e poi smaltito.

La normativa UNI 11686/2017 ha stabilito che bidoni e cassonetti in tutta Italia debbano essere progressivamente uniformati e contrassegnati dal medesimo colore di riferimento, di modo da rendere immediata la loro identificazione e così da facilitare, anche per i turisti o per cittadini che si spostano nelle varie aree del nostro paese, l'operazione di differenziazione dei rifiuti. Ecco i colori impiegati:


  • giallo: per plastica dura e imballaggi
  • blu o bianco: per carta e cartone
  • verde: per il vetro
  • grigio o nero: per la raccolta indifferenziata (in gergo, il cosiddetto "secco")
  • marrone: per i rifiuti organici (comunemente noti come "umido")


Per determinate categorie di rifiuti si rende necessario uno specifico smaltimento tramite la o le apposite isole ecologiche (conosciute anche come "ecopiazzole" o "ecostazioni") presenti nel proprio comune di residenza. E' il caso per esempio del cosiddetto "verde", ossia residui e scarti vegetali come fogliame, piante e fiori appassiti, rami, paglia, erba; del legno e di elementi da esso composti (per esempio sedie, tavolini, mensole, cassetti e così via), di apparecchiature elettroniche ormai guaste e non più funzionanti come computer, tablet, tastiere ma anche elettrodomestici di varie tipologie; di elementi in ceramica o porcellana, fino ad arrivare a lampadine, neon e plafoniere e a prodotti chimici come bombolette spray e vernici.

Dal 09 novembre 2022, in seguito al periodo canonico dei 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n°187 dell'11 agosto 2022) è entrato ufficialmente in vigore il decreto ministeriale relativo alla nuova regola tecnica verticale (RTV) in merito alle norme di prevenzione antincendio per stabilimenti e impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Ricordiamo che discariche e isole ecologiche non figurano tuttavia tra le attività deputate ai controlli di prevenzione antincendio, in riferimento al D.P.R. 151.

La nuova regola, concepita sempre nell'ottica di una progressiva semplificazione delle norme dedicate alla prevenzione antincendio, verrà applicata a tutti gli stabilimenti che effettuano lo stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva oppure che sono a servizio degli impianti di trattamento dei rifiuti, a eccezione di quelli destinati ai rifiuti inerti e radioattivi, da considerarsi esclusi così come i centri di raccolta con un'estensione superiore ai 3.000 metri quadri. La nuova regola delinea una nuova classificazione degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, incrociandone le caratteristiche con l'effettiva estensione lorda, ripartendoli in tre categorie, come segue:


  • AA: quando la superficie lorda è pari o minore ai 5.000 metri quadri
  • AB: nei casi di estensione tra i 5.000 e i 10.000 metri quadri
  • AC: superiori a 10.000 metri quadri


Ciascun stabilimento che dispone già di specifici atti abilitativi riguardanti la sicurezza in materia antincendio, e che dunque figuri già in regola con gli adempimenti necessari, non dovrà effettuare alcun intervento. Gli impianti che invece palesano l'esigenza di apportare modifiche per adeguarsi alla nuova normativa avranno cinque anni di tempo per eseguire gli interventi necessari (deadline fissata per il 09 novembre 2027) e, qualora le modifiche riguardassero solo un'area parziale, queste dovranno essere compatibili con le misure di sicurezza antincendio già approvate e in essere presso l'impianto. In autonomia, anche se non strettamente richiesto a livello normativo, ciascun impianto può decidere di adeguare la totalità delle sue aree alla nuova RTV.

La normativa definisce anche importanti specifiche riguardo ai prodotti per uso antincendio che devono essere identificati e applicati sotto la responsabilità del produttore, definiti sulla base delle effettive necessità di utilizzo, e accettati in via ufficiale dal responsabile di stabilimento tramite la ricezione e il controllo di tutta la documentazione a essi relativa. In aggiunta a questo dettaglio, viene indicato il riferimento per il calcolo della distanza tra i cumuli dei rifiuti, l'altezza e l'ampiezza degli stessi, e i conseguenti metodi per eseguire lo stoccaggio correttamente.


Come abbiamo visto, quindi, ogni settore della nostra vita quotidiana, anche quello a cui inconsciamente diamo forse minore importanza (trattandosi di oggetti e materiali di scarto, di fatto la "spazzatura" da cui ci separiamo) è in realtà regolamentato, definito e costantemente aggiornato in termini di prevenzione e sicurezza antincendio anche nei suoi luoghi di deposito e lavorazione, per una protezione costante e duratura sotto tutti gli aspetti, a 360 gradi.




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