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Strutture sanitarie: al riparo dal rischio incendi!

Ospedali, ambulatori e centri medici pubblici o privati appositamente equipaggiati. E ancora residenze sanitarie assistenziali (le cosiddette RSA, quindi le "nuove" case di riposo, riconosciute però come strutture paraospedaliere a tutti gli effetti, in quanto forniscono assistenza medica e terapeutica), complessi riabilitativi, laboratori di diagnostica e così via. Sono tante le strutture sanitarie che ogni giorno si occupano di fornire ricovero, recupero e supporto ai malati, ai bisognosi, agli anziani, svolgendo un'attività fondamentale nella nostra società, quella dell'assistenza a chi non gode in quel momento di piena salute, dovendosi sottoporre a cure o interventi (dovuti non sempre agli inevitabili acciacchi dell'età avanzata) oppure, semplicemente, è meno fortunato.

Anche per queste strutture sono naturalmente definite rigorose norme antincendio, a cura e protezione da un rischio che, se possibile, può rivelarsi ancora più fatale in realtà che si occupano di dare assistenza a persone, per differenti motivi, già debilitate. Gran parte di queste strutture vengono classificate come ad elevato rischio incendio. Ecco che quindi, in questo caso, sono assoggettate ai relativi controlli di prevenzione ai sensi del D.P.R. 151 del 01 agosto 2011, fondamentali per preservare l'incolumità di pazienti e degenti e di tutto il personale di struttura, oltre naturalmente a coloro che vi si recano in visita.


Strutture sanitarie: quante sigle!


La Regola Tecnica Verticale (RTV) relativa, sulla base del D.M. del 29 marzo 2021, identifica queste strutture con sigle differenti in base alla loro tipologia:

  • SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero
  • SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno
  • SC: attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, di diagnostica e di laboratorio

Ricordiamo che, specialmente per le prime due categorie, esiste anche una differenziazione sulla copertura dei servizi disponibili che può essere garantita 24/7, quindi a ciclo continuo, oppure essere unicamente limitata alle ore del mattino e del pomeriggio, prendendo così il nome di ciclo diurno.

Sulla base dell'effettiva attività svolta all'interno di una determinata RSA, ciascuna di esse può poi rientrare nella prima o nella seconda categoria, con una particolare categorizzazione prevista anche per ciascun piano che le compone, con le cosiddette "quote" di piano, contrassegnate dalla lettera H e da un progressivo e con il numero dei posti letto, contraddistinti dalla lettera P.

La classificazione prevista dalla normativa prevede inoltre il riconoscimento di ciascuna area interna alla struttura, questa volta contrassegnata dall'iniziale T e da lettere seguenti, che permette un'individuazione immediata delle sue caratteristiche, e del conseguente livello di rischio antincendio in essa presente. Per esempio TA   è la sigla che definisce le aree destinate al ricovero (sia ospedaliero che residenziale), TB indica le aree che forniscono prestazioni medico-sanitarie per cui non è tuttavia previsto il ricovero, TC comprende invece tutti i luoghi in cui l'attività svolta non è strettamente di natura medica, ma dedicata ad altri servizi, quali per esempio la ristorazione (refettori, bar, mense), altre mansioni lavorative (uffici, meeting room, eventuali spazi commerciali).

Questi costituiscono un caso particolare nel caso di destinazione commerciale: la loro superficie lorda non può di norma superare i 400 metri quadri se inserita nello stesso compartimento di aree di tipo SA o SB. E' ammesso toccare un massimo di 600 metri quadri solo se, in attività di tipo SA o SB, è inserita in un compartimento dedicato e distinto, a prova di fumo.

La differenziazione tra aree è infatti importante anche per quanto concerne i compartimenti antincendio ivi presenti. Per esempio, è necessario che ogni compartimento sia a prova di fumo rispetto alle aree differenti, indipendentemente dalla loro classificazione. Alcuni spazi specifici, classificati con diciture diverse, non possono poi essere incorporati nella medesima area di altri: per esempio sulla base del materiale e dei macchinari (magari facilmente infiammabili) che contengono, alcuni spazi non sono accorpabili ad aree destinate ad accogliere i pazienti.


Resistenza e altezze


Negli ospedali, quando ci capita per esempio di recarci in visita a trovare un parente o un conoscente in degenza, notiamo subito, forse ancor più che in altri edifici, la presenza di porte tagliafuoco. Per queste, la normativa nelle aree ospedaliere impone una classe minima delle stesse pari a R/REI/EI60 per le porte dei piani fino a un'altezza massima di 32 metri e non oltre i 19 metri interrati, dopodiché l'obbligo aumenta a un valore R/REI/EI90.

Se ci troviamo di fronte alle medesime caratteristiche strutturali, ma all'interno di una RSA, i valori di resistenza di riferimento diventano R/REI/EI30 e R/REI/EI60. Non di secondaria importanza è anche l'estensione di ciascuna struttura in quanto, in caso scoppiasse un incendio, è necessario adottare una strategia di esodo di tipo orizzontale progressivo. Per le strutture di enorme superficie (superiore ai 1.000 metri quadri) questa tipologia di deflusso deve essere garantita, prima ancora che complessivamente, già per ciascuna delle sue aree interne.

Le fiamme di un incendio, come sappiamo bene, costituiscono un pericolo di assoluto rilievo, a cui è necessario far fronte con tempestività e disponendo di tutti i dispositivi, la cartellonistica i materiali, le procedure e gli strumenti che le normative forniscono, per proteggere per prima cosa le persone. E questo diviene inevitabilmente ancora più importante e pregnante quando si tratta di tutelare, e difendere, chi sta attraversando una situazione di malattia o disagio.



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