GEI Antincendio
NOI VOI GEI

Tutti presenti all'appello del registro antincendio!

Prima o poi è capitato a tutti. Certo, chi aveva studiato la lezione magari con un respiro un po' meno affannoso, chi aveva solo letto qualche pagina con un ritmo frenetico e il batticuore, e chi invece, non aveva proprio aperto il libro di testo, trattenendo completamente il respiro, nella speranza di non sentire il proprio cognome scandito dalla voce dall'insegnante.

Evitare l'interrogazione alla lavagna, dopo che con il loro dito indice maestre e maestri, professoresse e professori scorrevano il registro di classe alla ricerca del malcapitato che si sarebbe sottoposto alle fatidiche domande di geografia, storia o recitando a memoria una poesia, è stato un po' l'obiettivo di tutti noi nei nostri giorni scolastici, con un grande sospiro di sollievo tirato quando sapevamo che, almeno per quella volta, l'avevamo scampata.

Sempre di registro parliamo oggi, meno "temibile", ma molto importante, divenuto obbligatorio, a partire dal 25 settembre 2022 in tutte le aziende che contano almeno un dipendente. Si tratta di un vero e proprio registro dei controlli antincendio, in cui il titolare, o un apposito incaricato aziendale, solitamente l'Addetto Antincendio oppure il Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori, deve compilare per annotare tutti gli interventi di manutenzione e/o di modifica degli impianti, delle attrezzature e dei dispositivi antincendio presenti in loco.

Si tratta quindi di un documento di basilare rilevanza all'interno del contesto delle attività produttive, in quanto è obbligatorio per legge, in riferimento all'apposito decreto ministeriale del 01 settembre 2021 (con l'entrata in vigore ufficiale in data 2 settembre 2022) e in quanto consente di avere sempre a portata di mano, anche per esibirla alle autorità preposte in caso di controllo, la situazione in azienda in merito alla sicurezza antincendio.

Questi controlli, periodici o a campione sulle varie realtà lavorative, possono essere svolti direttamente dai Vigili del Fuoco, per tutte quelle attività espressamente soggette al loro controllo, oppure subordinati all'intervento di un apposito tecnico manutentore antincendio qualificato. Questa figura professionale si occupa specificamente di eseguire il controllo del registro, oltre a effettuare controlli da un punto di vista visivo e manuale sui dispositivi, attuando prove pratiche di corretto funzionamento ed espresse attività di manutenzione richieste in loco.

Per esempio, una classica attività è la verifica degli estintori, che riguarda tutte le tipologie, da quelli portatili ai carrellati. Controllo e manutenzione, previsti dalla norma UNI 9994-1, prevedono una manutenzione semestrale, revisione ogni tre anni per i comuni estintori in polvere, ogni 5 anni per gli estintori ad anidride carbonica CO2, dai 2 ai 4 anni per quelli a base di acqua o schiuma.

Per gli estintori a idrocarburi alogenati, oggi non più utilizzati a causa delle emissioni nocive che liberavano nell'ambiente, e di fatto rimpiazzati dagli HCFC (idroclorofluorocarburi) o HFC (idrofluorocarburi), la manutenzione era prevista ogni 72 mesi.


Registro antincendio aziendale: che cosa deve includere?

Per una corretta compilazione di questo registro, per cui esistono già modelli prestabiliti da utilizzare o è comunque possibile redigerne copia personalizzata ex novo, è necessario annotare innanzitutto tutte le attrezzature antincendio di protezione, attiva e passiva, disponibili nella propria realtà lavorativa.

Ricordiamo che per protezione attiva si intende la sfera di apparecchi e dispositivi che richiedono una specifica attivazione manuale per poter essere innescati e messi in funzione (esempio lampante, proprio gli estintori).

L'ambito definito protezione passiva, per contro, si riferisce a tutti i dispositivi che vengono azionati in modo autonomo, o comunque che non richiedono l'intervento manuale per entrare in funzione contro le fiamme. Tra di essi, citiamo per esempio pareti e porte tagliafuoco.

Sia che si tratti quindi unicamente di estintori presenti per le attività più piccole in termini di metratura e classificate come a basso rischio di incendio (categoria A), fino ai complessi impianti antincendio dotati di sprinkler (molto frequenti per esempio nei centri commerciali), di una rete di idranti oppure degli apparati più vari come quelli di rilevazione fumo o vocali, inevitabilmente presenti nelle realtà lavorative molto ampie e classificate come livello di rischio incendio medio o alto (categorie B e C), ogni dispositivo o apparato deve necessariamente essere catalogato sul registro, accanto alla tipologia di attività svolta, alla data relativa, così come alle verifiche periodiche e a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

E' importante annotare anche chi è stata la figura responsabile di una data attività sia a livello interno aziendale, che da un punto di vista esterno, quindi la ditta o il professionista che hanno effettuato l'apposito sopralluogo o eseguito l'intervento.

In nome di una maggiore sicurezza è dunque indispensabile mantenere il registro dei controlli antincendio costantemente e puntualmente aggiornato per una perfetta organizzazione in materia di prevenzione e protezione in azienda e per evitare, proseguendo nella nostra similitudine scolastica, "un brutto voto" (che costerebbe caro sia in materia di sicurezza che di sanzioni) a una possibile "interrogazione" al riguardo.

E' fondamentale farsi trovare sempre preparati... sennò attenti alla nota sul registro!



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